Sentenza 41/1957 (ECLI:IT:COST:1957:41)
Massima numero 272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  01/03/1957;  Decisione del  01/03/1957
Deposito del 11/03/1957; Pubblicazione in G. U. 16/03/1957
Massime associate alla pronuncia:  270  271  273


Titolo
SENT. 41/57 C. PARLAMENTO - POTERI DELLO STATO - TERMINE POSTO ALL'ATTIVITA' DEI POTERI DELLO STATO - NATURA E SCADENZA DEL TERMINE - CONSEGUENZE.

Testo
Nel campo dell'attivita' amministrativa, e maggiormente nel campo costituzionale, salvo i casi in cui il termine sia in modo tassativo stabilito dalla legge, il decorso del termine, anche se apparentemente perentorio, non fa cessare il potere-dovere dell'organo cui ne spetta l'esercizio, di dare adempimento alle prescrizioni di legge. I termini posti all'attivita' di Parlamento, per la particolare natura e la posizione del destinatario dell'obbligo, non possono essere mai ritenuti perentori, dato il potere squisitamente discrezionale, perche' di carattere politico, della scelta del momento in cui il Parlamento ritiene di dover provvedere e anche in considerazione della singolare complessita' dell'opera legislativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte