Sentenza 41/1957 (ECLI:IT:COST:1957:41)
Massima numero 273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  01/03/1957;  Decisione del  01/03/1957
Deposito del 11/03/1957; Pubblicazione in G. U. 16/03/1957
Massime associate alla pronuncia:  270  271  272


Titolo
SENT. 41/57 D. GIURISDIZIONI SPECIALI - COMMISSIONI TRIBUTARIE - MANCATA REVISIONE - D.L. 7 AGOSTO 1936, N. 1639, ARTT. DA 22 A 32; R.D. 8 LUGLIO 1937, N. 1516, ARTT. DA 1 A 10 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 102 E ALLA VI DISPOS. TRANS. COST. - NON FONDATEZZA - CONSEGUENZE.

Testo
Stante il carattere non perentorio (ved. precedenti massime B e C) del termine stabilito dalla VI disp. trans. della Costituzione per la revisione delle preesistenti giurisdizioni speciali, va dichiarata non fondata, per quanto riguarda le commissioni tributarie, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 102 e alla VI disp. trans. Cost., nei confronti degli artt. da 22 a 32 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (concernente la riforma degli ordinamenti tributari) e degli artt. da 1 a 10 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 (norme relative alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni per le imposte dirette e indirette sugli affari), in base all'assunto che, essendo decorso il previsto quinquennio senza che si fosse operata la loro revisione, ne fosse venuta meno la legittimita' costituzionale. E' quindi da escludere che per effetto della decorrenza del suddetto termine, le funzioni delle commissioni tributarie siano cessate, e che sia cessata la potesta' del Parlamento di procedere alla loro revisione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte