Sentenza 42/1957 (ECLI:IT:COST:1957:42)
Massima numero 275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore AZZARITI
Udienza Pubblica del  01/03/1957;  Decisione del  01/03/1957
Deposito del 11/03/1957; Pubblicazione in G. U. 16/03/1957
Massime associate alla pronuncia:  274  276  277  278


Titolo
SENT. 42/57 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RITARDO NELLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE - MOTIVO DI IRRICEVIBILITA' - ESCLUSIONE.

Testo
Nessun termine perentorio e' stabilito dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Pertanto non puo' essere motivo di irricevibilita' l'eccessivo ritardo col quale il giudice rimettente trasmette gli atti alla Corte dopo la pronuncia dell'ordinanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23