Sentenza 42/1957 (ECLI:IT:COST:1957:42)
Massima numero 275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore AZZARITI
Udienza Pubblica del
01/03/1957; Decisione del
01/03/1957
Deposito del 11/03/1957; Pubblicazione in G. U. 16/03/1957
Titolo
SENT. 42/57 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RITARDO NELLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE - MOTIVO DI IRRICEVIBILITA' - ESCLUSIONE.
SENT. 42/57 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RITARDO NELLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE - MOTIVO DI IRRICEVIBILITA' - ESCLUSIONE.
Testo
Nessun termine perentorio e' stabilito dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Pertanto non puo' essere motivo di irricevibilita' l'eccessivo ritardo col quale il giudice rimettente trasmette gli atti alla Corte dopo la pronuncia dell'ordinanza.
Nessun termine perentorio e' stabilito dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Pertanto non puo' essere motivo di irricevibilita' l'eccessivo ritardo col quale il giudice rimettente trasmette gli atti alla Corte dopo la pronuncia dell'ordinanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23