Ordinanza 275/2019 (ECLI:IT:COST:2019:275)
Massima numero 40942
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CAROSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  04/12/2019;  Decisione del  04/12/2019
Deposito del 18/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  41936


Titolo
Decreto-legge - Procedimento di conversione - Esame della Camera dei deputati - Posizione della questione di fiducia sul disegno di legge di conversione, contenente emendamento aggiuntivo, approvato da parte del Senato della Repubblica, asseritamente eterogeneo rispetto al testo originario - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dai deputati Galeazzo Bignami, Marco Di Maio e Alberto Pagani nei confronti della Camera dei deputati e del Governo, nonché (per quanto occorra) del Senato della Repubblica - Denunciata violazione dei principi in tema di esercizio del libero mandato parlamentare e delle attribuzioni costituzionali dei singoli senatori per abuso del procedimento legislativo - Mancata prospettazione di violazioni manifeste delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare - Inammissibilità del ricorso.

Testo

È dichiarato inammissibile, per difetto di prospettazione di violazioni manifeste delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito del procedimento di conversione del d.l. n. 135 del 2018 in legge n. 12 del 2019, promosso dai deputati Galeazzo Bignami, Marco Di Maio e Alberto Pagani nei confronti della Camera dei deputati e del Governo nonché, per quanto occorra, del Senato della Repubblica. Il ricorso - promosso perché, in sede di conversione del citato decreto-legge, intervenuto in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione, è stata posta la questione di fiducia sul testo già approvato dal Senato, contenente un emendamento asseritamente disomogeneo (relativo alle attività di prospezione, esplorazione e ricerca degli idrocarburi) - non prospetta violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei singoli deputati nell'ambito del procedimento legislativo. Essi, infatti, hanno partecipato al procedimento di conversione, esercitando in più occasioni le loro prerogative costituzionali, e votando in merito all'asserita estraneità dell'emendamento, sia in commissione sia durante la discussione generale. Se, nel caso di specie, vanno escluse violazioni manifeste delle prerogative dei singoli parlamentari nell'ambito del procedimento di conversione, ciò non di meno rimane impregiudicata l'eventualità che, in circostanze diverse, la presentazione di un emendamento eterogeneo rispetto al testo dell'originario decreto-legge possa invece determinare dette violazioni.

Secondo la più recente giurisprudenza costituzionale, al singolo parlamentare spettano una serie di prerogative diverse e distinte da quelle che gli sono riconosciute in quanto componente dell'assemblea e che, in caso di lesione, possono costituire oggetto di un conflitto di attribuzione tra poteri. Tale legittimazione attiva deve essere, tuttavia, rigorosamente circoscritta, sotto il profilo oggettivo, ai vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali, rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione, per cui spetta al singolo parlamentare allegare e comprovare una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita. (Precedente citato: ordinanza n. 17 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

 29/01/2019  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte