Sentenza 43/1957 (ECLI:IT:COST:1957:43)
Massima numero 279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
01/03/1957; Decisione del
01/03/1957
Deposito del 11/03/1957; Pubblicazione in G. U. 16/03/1957
Titolo
SENT. 43/57 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE SOPRAVVENUTA CHE SOSTITUISCE LE NORME IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - FATTISPECIE.
SENT. 43/57 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE SOPRAVVENUTA CHE SOSTITUISCE LE NORME IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - FATTISPECIE.
Testo
Qualora, nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale, le norme impugnate siano abrogate per effetto di successive disposizioni che le abbiano sostituite, la Corte costituzionale deve dichiarare cessata la materia del giudizio. (Specie in cui erano stati impugnati gli artt. da 180 a 189 del T.U. leggi di p.s., sul confino di polizia, che nelle more del giudizio erano stati sostituiti con le norme della legge 27 dicembre 1956 n. 1423).
Qualora, nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale, le norme impugnate siano abrogate per effetto di successive disposizioni che le abbiano sostituite, la Corte costituzionale deve dichiarare cessata la materia del giudizio. (Specie in cui erano stati impugnati gli artt. da 180 a 189 del T.U. leggi di p.s., sul confino di polizia, che nelle more del giudizio erano stati sostituiti con le norme della legge 27 dicembre 1956 n. 1423).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 30
co. 3