Sentenza 43/1957 (ECLI:IT:COST:1957:43)
Massima numero 279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  01/03/1957;  Decisione del  01/03/1957
Deposito del 11/03/1957; Pubblicazione in G. U. 16/03/1957
Massime associate alla pronuncia:  280  281


Titolo
SENT. 43/57 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE SOPRAVVENUTA CHE SOSTITUISCE LE NORME IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - FATTISPECIE.

Testo
Qualora, nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale, le norme impugnate siano abrogate per effetto di successive disposizioni che le abbiano sostituite, la Corte costituzionale deve dichiarare cessata la materia del giudizio. (Specie in cui erano stati impugnati gli artt. da 180 a 189 del T.U. leggi di p.s., sul confino di polizia, che nelle more del giudizio erano stati sostituiti con le norme della legge 27 dicembre 1956 n. 1423).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 30    co. 3