Sentenza 43/1957 (ECLI:IT:COST:1957:43)
Massima numero 280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  01/03/1957;  Decisione del  01/03/1957
Deposito del 11/03/1957; Pubblicazione in G. U. 16/03/1957
Massime associate alla pronuncia:  279  281


Titolo
SENT. 43/57 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRONUNCIA CONSEGUENZIALE DI ILLEGITTIMITA' - PRESUPPOSTO: DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DELLE NORME IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - INAMMISSIBILITA' DI PRONUNZIA CONSEGUENZIALE.

Testo
La pronuncia conseguenziale di illegittimita' costituzionale, prevista dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, puo' essere emessa solo nel caso di accoglimento dell'istanza proposta per la dichiarazione di incostituzionalita' delle norme denunciate e per effetto appunto di tale dichiarazione, non nel caso di cessazione della materia del contendere a seguito di nuove disposizioni legislative che abbiano sostituito quelle impugnate. (Specie in cui, in occasione del giudizio di legittimita' costituzionale delle disposizioni contenute negli artt. da 180 a 189 del T.U. delle leggi di p.s., essendo state queste norme sostituite, nelle more del giudizio stesso, con quelle di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, era stata chiesta la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8 di quest'ultima legge e la Corte dichiarava cessata la materia del giudizio con riguardo all'impugnativa delle norme denunciate).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 0