Sentenza 43/1957 (ECLI:IT:COST:1957:43)
Massima numero 281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
01/03/1957; Decisione del
01/03/1957
Deposito del 11/03/1957; Pubblicazione in G. U. 16/03/1957
Titolo
SENT. 43/57 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL GIUDIZIO - FORME DELLA PRONUNZIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 43/57 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL GIUDIZIO - FORME DELLA PRONUNZIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, la pronuncia con la quale la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del giudizio dev'essere adottata con sentenza, se la Corte giudica in via definitiva; con ordinanza di rinvio al giudice a quo, qualora il giudizio di legittimita' costituzionale, dopo un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimita' da parte di questo giudice, debba eventualmente proseguire.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, la pronuncia con la quale la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del giudizio dev'essere adottata con sentenza, se la Corte giudica in via definitiva; con ordinanza di rinvio al giudice a quo, qualora il giudizio di legittimita' costituzionale, dopo un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimita' da parte di questo giudice, debba eventualmente proseguire.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 18
co. 1