Sentenza 44/1957 (ECLI:IT:COST:1957:44)
Massima numero 283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  07/03/1957;  Decisione del  07/03/1957
Deposito del 18/03/1957; Pubblicazione in G. U. 23/03/1957
Massime associate alla pronuncia:  282  284  285  286  287


Titolo
SENT. 44/57 B. REGIONE SICILIA - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI - LEGITTIMAZIONE DEL COMMISSARIO DELLO STATO. REGIONE SICILIA - IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI - RICORSO PROPOSTO CONGIUNTAMENTE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAL COMMISSARIO DELLO STATO - AMMISSIBILITA'.

Testo
La legittimazione attiva per l'impugnazione in via principale delle leggi regionali siciliane spetta al Commissario dello Stato. E' ammissibile il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e "per quanto possa occorrere" dal Commissario dello Stato, anche se il Commissario lo abbia poi sottoscritto per conto del Presidente del Consiglio. L'atto contiene in questo caso due distinti ricorsi ed e' ovvio che quello superfluo del Presidente del Consiglio non vizia il parallelo ricorso proposto dall'organo competente. Cfr.: 38/57 D b.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 27

Altri parametri e norme interposte