Sentenza 44/1957 (ECLI:IT:COST:1957:44)
Massima numero 284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  07/03/1957;  Decisione del  07/03/1957
Deposito del 18/03/1957; Pubblicazione in G. U. 23/03/1957
Massime associate alla pronuncia:  282  283  285  286  287


Titolo
SENT. 44/57 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PRINCIPI RELATIVI ALL'ACQUIESCENZA E AL CARATTERE CONFERMATIVO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INAPPLICABILITA'. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGE REGIONALE INTERPRETATIVA - PRECEDENTE ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE INTERPRETATA - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale, anche se proposti in via principale, non possono avere rilievo istituti, come quelli dell'ammissibilita' del ricorso per acquiescenza o per il carattere confermativo del provvedimento impugnato, quali sono stati specialmente elaborati nella giurisprudenza amministrativa. Se viene percio' impugnata una legge regionale che contenga interpretazione autentica di norme precedenti, di cui sia stata gia' esclusa la illegittimita' costituzionale, il giudizio di legittimita' della legge interpretativa e' sempre possibile, al fine di accertare se essa rimanga nella sfera dei poteri legislativi della Regione. E' quindi ammissibile il ricorso proposto dallo Stato avverso la legge regionale siciliana, approvata il 3 ottobre 1956, recante "interpretazione autentica dell'articolo 2 legge regionale 1 agosto 1953, n. 44".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte