Sentenza 44/1957 (ECLI:IT:COST:1957:44)
Massima numero 286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  07/03/1957;  Decisione del  07/03/1957
Deposito del 18/03/1957; Pubblicazione in G. U. 23/03/1957
Massime associate alla pronuncia:  282  283  284  285  287


Titolo
SENT. 44/57 E. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 1956 RECANTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 2 LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 1953, N. 44 - ART. 1: CONFERMA DI NORME DELLE QUALI E' STATA GIA' ESCLUSA L'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Quando la norma interpretativa conferma rigorosamente il contenuto della norma interpretata, nei cui confronti e' stata esclusa la illegittimita' costituzionale, deve escludersi anche la illegittimita' costituzionale della norma interpretativa. Pertanto e' infondata la questione, sollevata in riferimento agli artt. 17 e 36 dello Statuto siciliano, sulla legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana approvata il 3 ottobre 1956, perche' tale articolo si limita a interpretare autenticamente l'art. 2 della legge regionale siciliana 1 agosto 1953, n. 44. Cfr.: 42/57 F.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte