Sentenza 44/1957 (ECLI:IT:COST:1957:44)
Massima numero 287
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  07/03/1957;  Decisione del  07/03/1957
Deposito del 18/03/1957; Pubblicazione in G. U. 23/03/1957
Massime associate alla pronuncia:  282  283  284  285  286


Titolo
SENT. 44/57 F. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 1956 RECANTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 2 LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 1953, N. 44 - ART. 2: EFFICACIA RETROATTIVA CONFERITA ALLA LEGGE INTERPRETATA RISPETTO AD ATTI GIA' REGOLATI DA LEGGI STATALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il potere che, entro limiti piu' o meno ampi, ha la Regione di dettare nuove e diverse norme nella stessa materia gia' regolata da leggi statali non puo' riflettersi sul passato, essendo alla Regione inibito di annullare o togliere efficacia ad atti che si siano compiuti nell'ambito del suo territorio, in base a leggi statali. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli articoli 17 e 36 dello Statuto siciliano, l'art. 2 della legge regionale siciliana, approvata il 3 ottobre 1956, perche' tale articolo, estendendo l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale siciliana 1 agosto 1953, n. 44, a tutti gli atti stipulati nella Regione siciliana a decorrere dal 1 luglio 1947, tende a regolare, con efficacia retroattiva, situazioni gia' disciplinate da una legge statale. Cfr.: 42/57 F.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte