Sentenza 45/1957 (ECLI:IT:COST:1957:45)
Massima numero 288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
08/03/1957; Decisione del
08/03/1957
Deposito del 18/03/1957; Pubblicazione in G. U. 23/03/1957
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 45/57. RIUNIONE (DIRITTO DI) - DISCIPLINA GENERALE - INAMMISSIBILITA' DI REGIMI SPECIALI. (COST., ART. 17). LIBERTA' DI CULTO - RIUNIONI RELIGIOSE - NORME COSTITUZIONALI APPLICABILI. RIUNIONE (DIRITTO DI) - LIBERTA' RELIGIOSA - T.U. LEGGI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 25: OBBLIGO DEL PREAVVISO PER LE RIUNIONI RELIGIOSE IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 45/57. RIUNIONE (DIRITTO DI) - DISCIPLINA GENERALE - INAMMISSIBILITA' DI REGIMI SPECIALI. (COST., ART. 17). LIBERTA' DI CULTO - RIUNIONI RELIGIOSE - NORME COSTITUZIONALI APPLICABILI. RIUNIONE (DIRITTO DI) - LIBERTA' RELIGIOSA - T.U. LEGGI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 25: OBBLIGO DEL PREAVVISO PER LE RIUNIONI RELIGIOSE IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 17 della Costituzione contiene una netta affermazione della liberta' di riunione, ispirandosi a cosi' elevate e fondamentali esigenze della vita sociale da assumere necessariamente una portata ed efficacia generalissime, tali da non consentire la possibilita' di regimi speciali, neanche per le riunioni a carattere religioso. Per questo tipo di riunioni gli artt. 8, primo comma, e 19 della Costituzione, che sanciscono la piena liberta' dell'esercizio del culto per tutte le confessioni religiose, devono essere coordinati con l'art. 17, nel senso che le riunioni a carattere religioso non si sottraggono alla disciplina generale di tutte le riunioni, per quanto riguarda e la liberta' delle riunioni stesse e i limiti a cui essa, nel superiore interesse della convivenza sociale, e' sottoposta. E' incompatibile con l'art. 17 della Costituzione, che prevede l'obbligo del preavviso all'autorita' esclusivamente per le riunioni in luogo pubblico, implicitamente escludendolo per ogni altra specie di riunione, la disposizione contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, in ordine al preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico. Tale disposizione non si giustifica in riferimento all'art. 19 della Costituzione, che vieta l'esercizio dei culti contrari al buon costume: nel nostro ordinamento giuridico non esiste il principio che ad ogni limitazione posta ad una liberta' costituzionale debba corrispondere il potere di un controllo preventivo dell'autorita' di pubblica sicurezza. Pertanto il detto art. 25 del T.U. delle leggi di p.s. e', per la parte di cui sopra, costituzionalmente illegittimo.
L'art. 17 della Costituzione contiene una netta affermazione della liberta' di riunione, ispirandosi a cosi' elevate e fondamentali esigenze della vita sociale da assumere necessariamente una portata ed efficacia generalissime, tali da non consentire la possibilita' di regimi speciali, neanche per le riunioni a carattere religioso. Per questo tipo di riunioni gli artt. 8, primo comma, e 19 della Costituzione, che sanciscono la piena liberta' dell'esercizio del culto per tutte le confessioni religiose, devono essere coordinati con l'art. 17, nel senso che le riunioni a carattere religioso non si sottraggono alla disciplina generale di tutte le riunioni, per quanto riguarda e la liberta' delle riunioni stesse e i limiti a cui essa, nel superiore interesse della convivenza sociale, e' sottoposta. E' incompatibile con l'art. 17 della Costituzione, che prevede l'obbligo del preavviso all'autorita' esclusivamente per le riunioni in luogo pubblico, implicitamente escludendolo per ogni altra specie di riunione, la disposizione contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, in ordine al preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico. Tale disposizione non si giustifica in riferimento all'art. 19 della Costituzione, che vieta l'esercizio dei culti contrari al buon costume: nel nostro ordinamento giuridico non esiste il principio che ad ogni limitazione posta ad una liberta' costituzionale debba corrispondere il potere di un controllo preventivo dell'autorita' di pubblica sicurezza. Pertanto il detto art. 25 del T.U. delle leggi di p.s. e', per la parte di cui sopra, costituzionalmente illegittimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 17
Costituzione
art. 8
Costituzione
art. 19
Altri parametri e norme interposte