Sentenza 46/1957 (ECLI:IT:COST:1957:46)
Massima numero 289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del
08/03/1957; Decisione del
08/03/1957
Deposito del 18/03/1957; Pubblicazione in G. U. 23/03/1957
Massime associate alla pronuncia:
290
Titolo
SENT. 46/57 A. DIFESA (DIRITTO DI) - FUNZIONE E SCOPO - MODALITA' DI ESERCIZIO. DIFESA (DIRITTO DI) - OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - EFFETTI - ART. 510 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 46/57 A. DIFESA (DIRITTO DI) - FUNZIONE E SCOPO - MODALITA' DI ESERCIZIO. DIFESA (DIRITTO DI) - OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - EFFETTI - ART. 510 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il diritto di difesa, garantito nell'art. 24, comma secondo, della Costituzione, deve essere inteso come potesta' effettiva dell'assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti. La garanzia di tale diritto non esclude pero' che le modalita' del suo esercizio siano regolate secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti. Nel giudizio di opposizione a decreto penale, disciplinato dall'art. 510 Cod. proc. pen., gli effetti della mancata comparizione dell'opponente sono conseguenza del riconoscimento di carenza d'interesse processuale da parte dello stesso. Tale carenza di interesse giustifica che in questo caso il diritto di difesa non si estenda al merito, ma venga limitato in relazione al controllo della volontarieta' o meno della mancata comparizione dell'opponente. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del detto art. 510 Cod. proc. pen. in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Il diritto di difesa, garantito nell'art. 24, comma secondo, della Costituzione, deve essere inteso come potesta' effettiva dell'assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti. La garanzia di tale diritto non esclude pero' che le modalita' del suo esercizio siano regolate secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti. Nel giudizio di opposizione a decreto penale, disciplinato dall'art. 510 Cod. proc. pen., gli effetti della mancata comparizione dell'opponente sono conseguenza del riconoscimento di carenza d'interesse processuale da parte dello stesso. Tale carenza di interesse giustifica che in questo caso il diritto di difesa non si estenda al merito, ma venga limitato in relazione al controllo della volontarieta' o meno della mancata comparizione dell'opponente. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del detto art. 510 Cod. proc. pen. in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte