Sentenza 46/1957 (ECLI:IT:COST:1957:46)
Massima numero 290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del
08/03/1957; Decisione del
08/03/1957
Deposito del 18/03/1957; Pubblicazione in G. U. 23/03/1957
Massime associate alla pronuncia:
289
Titolo
SENT. 46/57 B. PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - EFFETTI - ART. 510 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 46/57 B. PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - EFFETTI - ART. 510 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 510, primo comma, Cod. proc. pen., nel disciplinare gli effetti dell'ingiustificata mancata comparizione dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto penale, prescinde da qualsiasi presunzione di colpevolezza dell'imputato. Pertanto e' infondata la questione della sua legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, che afferma il principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva.
L'art. 510, primo comma, Cod. proc. pen., nel disciplinare gli effetti dell'ingiustificata mancata comparizione dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto penale, prescinde da qualsiasi presunzione di colpevolezza dell'imputato. Pertanto e' infondata la questione della sua legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, che afferma il principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte