Sentenza 47/1957 (ECLI:IT:COST:1957:47)
Massima numero 291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del  08/03/1957;  Decisione del  08/03/1957
Deposito del 18/03/1957; Pubblicazione in G. U. 23/03/1957
Massime associate alla pronuncia:  292  293


Titolo
SENT. 47/57 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - TERMINI - DECORRENZA DALLA PUBBLICAZIONE DELL'ORDINANZA NELLA "GAZZETTA UFFICIALE".

Testo
A norma dell'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parti, entro venti giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza, possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria della Corte costituzionale e presentare le loro deduzioni; ma il secondo comma dell'art. 3 delle Norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi davanti a questa Corte precisa che entro il predetto termine non sono computati i giorni compresi tra quello dell'ultima notificazione e quello in cui l'ordinanza e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Pertanto, per stabilire se la costituzione in giudizio delle parti sia avvenuta tempestivamente e' necessario riferirsi alla data di pubblicazione dell'ordinanza del giudice a quo nella Gazzetta Ufficiale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 3