Sentenza 47/1957 (ECLI:IT:COST:1957:47)
Massima numero 293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
08/03/1957; Decisione del
08/03/1957
Deposito del 18/03/1957; Pubblicazione in G. U. 23/03/1957
Titolo
SENT. 47/57 C. RISERVA DI LEGGE - PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO - ARTT. 9 R.D.L. 20 GIUGNO 1935, N. 1425, E 2 R.D.L. 12 NOVEMBRE 1936, N. 2302 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER LA PARTE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE CON DECRETO PREFETTIZIO DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI E DEI PRIVATI SOGGETTI PASSIVI.
SENT. 47/57 C. RISERVA DI LEGGE - PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO - ARTT. 9 R.D.L. 20 GIUGNO 1935, N. 1425, E 2 R.D.L. 12 NOVEMBRE 1936, N. 2302 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER LA PARTE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE CON DECRETO PREFETTIZIO DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI E DEI PRIVATI SOGGETTI PASSIVI.
Testo
Le norme di cui agli artt. 9 R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1425, e 2 R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2302, concernenti il contributo a favore degli Enti provinciali per il turismo, non indicano con precisione i soggetti privati tenuti alla prestazione, in quanto stabiliscono che la prestazione e' dovuta dagli "interessati in genere al movimento turistico". Le stesse norme non indicano criteri che valgano a delimitare o circoscrivere in modo idoneo la discrezionalita' dell'Ente impositore nell'esercizio del potere di imposizione. Pertanto i citati articoli sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, nelle parti che disciplinano l'imposizione e l'accertamento dei contributi dovuti da soggetti diversi dagli enti pubblici.
Le norme di cui agli artt. 9 R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1425, e 2 R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2302, concernenti il contributo a favore degli Enti provinciali per il turismo, non indicano con precisione i soggetti privati tenuti alla prestazione, in quanto stabiliscono che la prestazione e' dovuta dagli "interessati in genere al movimento turistico". Le stesse norme non indicano criteri che valgano a delimitare o circoscrivere in modo idoneo la discrezionalita' dell'Ente impositore nell'esercizio del potere di imposizione. Pertanto i citati articoli sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, nelle parti che disciplinano l'imposizione e l'accertamento dei contributi dovuti da soggetti diversi dagli enti pubblici.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte