Ordinanza 48/1957 (ECLI:IT:COST:1957:48)
Massima numero 294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
13/03/1957; Decisione del
13/03/1957
Deposito del 22/03/1957; Pubblicazione in G. U. 06/04/1957
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 48/57. CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTI. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO INSUFFICIENTEMENTE MOTIVATA SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALLO STESSO GIUDICE PER NUOVO ESAME.
ORD. 48/57. CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTI. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO INSUFFICIENTEMENTE MOTIVATA SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALLO STESSO GIUDICE PER NUOVO ESAME.
Testo
Il controllo della legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge affidato alla Corte costituzionale puo' essere esercitato solo in occasione e in funzione di un giudizio principale la cui proposizione presuppone la sussistenza di un interesse alla tutela giurisdizionale, senza di che manca la causa giuridica valida e del processo principale e del processo costituzionale. L'accertamento di tale presupposto e' demandato alla competenza del giudice della controversia principale, ma la Corte costituzionale non puo' non esaminare preliminarmente se tale accertamento e' stato compiuto e, qualora la dimostrazione fornita non sia esauriente, deve restituire gli atti al giudice a quo per nuovo esame.
Il controllo della legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge affidato alla Corte costituzionale puo' essere esercitato solo in occasione e in funzione di un giudizio principale la cui proposizione presuppone la sussistenza di un interesse alla tutela giurisdizionale, senza di che manca la causa giuridica valida e del processo principale e del processo costituzionale. L'accertamento di tale presupposto e' demandato alla competenza del giudice della controversia principale, ma la Corte costituzionale non puo' non esaminare preliminarmente se tale accertamento e' stato compiuto e, qualora la dimostrazione fornita non sia esauriente, deve restituire gli atti al giudice a quo per nuovo esame.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23