Sentenza 49/1957 (ECLI:IT:COST:1957:49)
Massima numero 297
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del  05/04/1957;  Decisione del  05/04/1957
Deposito del 13/04/1957; Pubblicazione in G. U. 23/04/1957
Massime associate alla pronuncia:  295  296


Titolo
SENT. 49/57 C. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI A SOGGETTI PROCESSUALI DIVERSI DALL'IMPUTATO - NOTIFICAZIONE MEDIANTE CONSEGNA AL PORTIERE O MEDIANTE DEPOSITO ALLA CASA COMUNALE ED AFFISSIONE ALLA PORTA ESTERNA DELLA CASA DI ABITAZIONE - INAPPLICABILITA' DELLE NORME SULLA PRIMA NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO NON DETENUTO - ART. 4 D.P.R. 8 AGOSTO 1955, N. 666 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge 18 giugno 1955, n. 517, nel modificare l'articolo 169 del Codice di procedura penale, ha inteso circondare di particolari cautele la prima notificazione all'imputato non detenuto, prescrivendo che, se tale notificazione viene eseguita mediante consegna al portiere o mediante deposito alla casa comunale ed affissione alla porta esterna della casa di abitazione, l'ufficiale giudiziario deve darne avviso all'imputato con lettera raccomandata e, nel primo caso, deve farsi anche rilasciare dal portiere la ricevuta dell'atto. L'art. 4 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, contenente norme di attuazione e di coordinamento della citata legge 18 giugno 1955, n. 517, e' diretto ad evitare che il rinvio alle forme prescritte dall'art. 169 del Codice di procedura penale - contenuto nell'art. 175 dello stesso codice per le notificazioni a persone diverse dall'imputato - s'intenda automaticamente esteso alle nuove forme introdotte dalla legge a garanzia dell'imputato. Poiche' lo scopo delle norme di coordinamento e' quello di eliminare discrepanze, antinomie ed incongruenze fra le leggi a cui si riferiscono, e non vi sarebbe stato motivo di circondare delle stesse cautele prescritte per l'imputato le notificazioni ad altri soggetti processuali, la disposizione del citato articolo 4 rientra nei limiti della delega legislativa fatta al Governo con l'articolo 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, ed e' quindi infondata la questione della sua legittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte