Sentenza 51/1957 (ECLI:IT:COST:1957:51)
Massima numero 301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  08/04/1957;  Decisione del  08/04/1957
Deposito del 13/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Massime associate alla pronuncia:  299  300  302


Titolo
SENT. 51/57 C. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 22 GENNAIO 1957 SUL "COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DI CENTRALINISTI CIECHI NEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PRESSO AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE" - ART. 1: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DI CENTRALINISTI CIECHI PRESSO UFFICI REGIONALI E PRESSO ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale siciliana approvata il 22 gennaio 1957, relative al collocamento obbligatorio di centralinisti ciechi presso l'amministrazione centrale e periferica della Regione e presso enti pubblici da essa dipendenti o vigilati, costituiscono legittimo esercizio della potesta' legislativa attribuita alla Regione stessa dall'art. 14, lettere o, p, q dello Statuto. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 1, sollevata in riferimento all'art. 17, lett. f dello Statuto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte