Sentenza 51/1957 (ECLI:IT:COST:1957:51)
Massima numero 302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
08/04/1957; Decisione del
08/04/1957
Deposito del 13/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Titolo
SENT. 51/57 D. REGIONE SICILIA - LAVORO - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 22 GENNAIO 1957 SUL "COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DI CENTRALINISTI CIECHI NEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PRESSO AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE" - ART. 4: OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI CENTRALINISTI CIECHI DA PARTE DI AZIENDE PRIVATE - ART. 6: SANZIONI PENALI PER L'INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 51/57 D. REGIONE SICILIA - LAVORO - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 22 GENNAIO 1957 SUL "COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DI CENTRALINISTI CIECHI NEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PRESSO AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE" - ART. 4: OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI CENTRALINISTI CIECHI DA PARTE DI AZIENDE PRIVATE - ART. 6: SANZIONI PENALI PER L'INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nella disposizione dell'art. 17 lett. f dello Statuto siciliano puo' ritenersi compresa la competenza della Regione a dettare norme per favorire il collocamento dei lavoratori attraverso l'opera di uffici e di commissioni, non gia' la competenza a dettare norme che limitano la liberta' dei privati, imponendo loro di assumere obbligatoriamente un certo numero di dipendenti. Sono percio' costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute negli artt. 4 e 6 della legge regionale siciliana approvata il 22 gennaio 1957, dei quali il primo sancisce l'obbligo delle aziende private di assumere centralinisti ciechi alle proprie dipendenze; il secondo, richiamando per le inadempienze alla detta legge "le vigenti leggi sull'assunzione obbligatoria" commina sanzioni penali per l'inosservanza di tale obbligo.
Nella disposizione dell'art. 17 lett. f dello Statuto siciliano puo' ritenersi compresa la competenza della Regione a dettare norme per favorire il collocamento dei lavoratori attraverso l'opera di uffici e di commissioni, non gia' la competenza a dettare norme che limitano la liberta' dei privati, imponendo loro di assumere obbligatoriamente un certo numero di dipendenti. Sono percio' costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute negli artt. 4 e 6 della legge regionale siciliana approvata il 22 gennaio 1957, dei quali il primo sancisce l'obbligo delle aziende private di assumere centralinisti ciechi alle proprie dipendenze; il secondo, richiamando per le inadempienze alla detta legge "le vigenti leggi sull'assunzione obbligatoria" commina sanzioni penali per l'inosservanza di tale obbligo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte