Sentenza 51/1957 (ECLI:IT:COST:1957:51)
Massima numero 302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  08/04/1957;  Decisione del  08/04/1957
Deposito del 13/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Massime associate alla pronuncia:  299  300  301


Titolo
SENT. 51/57 D. REGIONE SICILIA - LAVORO - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 22 GENNAIO 1957 SUL "COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DI CENTRALINISTI CIECHI NEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PRESSO AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE" - ART. 4: OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI CENTRALINISTI CIECHI DA PARTE DI AZIENDE PRIVATE - ART. 6: SANZIONI PENALI PER L'INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nella disposizione dell'art. 17 lett. f dello Statuto siciliano puo' ritenersi compresa la competenza della Regione a dettare norme per favorire il collocamento dei lavoratori attraverso l'opera di uffici e di commissioni, non gia' la competenza a dettare norme che limitano la liberta' dei privati, imponendo loro di assumere obbligatoriamente un certo numero di dipendenti. Sono percio' costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute negli artt. 4 e 6 della legge regionale siciliana approvata il 22 gennaio 1957, dei quali il primo sancisce l'obbligo delle aziende private di assumere centralinisti ciechi alle proprie dipendenze; il secondo, richiamando per le inadempienze alla detta legge "le vigenti leggi sull'assunzione obbligatoria" commina sanzioni penali per l'inosservanza di tale obbligo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte