Sentenza 52/1957 (ECLI:IT:COST:1957:52)
Massima numero 305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
09/04/1957; Decisione del
09/04/1957
Deposito del 13/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Titolo
SENT. 52/57 C. REGIONE SICILIA - TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI - POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE O SUSSIDIARIA - LIMITI - LEGGI COSTITUZIONALI - INTERESSI GENERALI - COORDINAMENTO CON FINANZA DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI.
SENT. 52/57 C. REGIONE SICILIA - TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI - POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE O SUSSIDIARIA - LIMITI - LEGGI COSTITUZIONALI - INTERESSI GENERALI - COORDINAMENTO CON FINANZA DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI.
Testo
Fino a quando la materia non sara' compiutamente disciplinata, la Regione Sicilia ha potesta' normativa, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, non soltanto per i "tributi propri" ma anche per i tributi erariali; tale potesta' tuttavia non ha carattere esclusivo ma concorrente o sussidiario, di modo che deve rispettare non solo le leggi dello Stato, secondo il disposto dell'art. 17 prima parte dello Statuto. Inoltre la legislazione regionale siciliana in materia tributaria va subordinata all'esigenza, fondamentale per l'economia e per l'eguaglianza di tutti i cittadini, che l'obbligazione tributaria si ricolleghi ad un sistema unitario in ordine alle caratteristiche di ciascun tributo. Essa pertanto deve essere coordinata con la finanza dello Stato e degli enti locali, affinche' non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale e deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo. Cfr. sentt. nn. 9 e 12 del 1957 (9/57 C e 12/57 D).
Fino a quando la materia non sara' compiutamente disciplinata, la Regione Sicilia ha potesta' normativa, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, non soltanto per i "tributi propri" ma anche per i tributi erariali; tale potesta' tuttavia non ha carattere esclusivo ma concorrente o sussidiario, di modo che deve rispettare non solo le leggi dello Stato, secondo il disposto dell'art. 17 prima parte dello Statuto. Inoltre la legislazione regionale siciliana in materia tributaria va subordinata all'esigenza, fondamentale per l'economia e per l'eguaglianza di tutti i cittadini, che l'obbligazione tributaria si ricolleghi ad un sistema unitario in ordine alle caratteristiche di ciascun tributo. Essa pertanto deve essere coordinata con la finanza dello Stato e degli enti locali, affinche' non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale e deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo. Cfr. sentt. nn. 9 e 12 del 1957 (9/57 C e 12/57 D).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
co. 2
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 37
statuto regione Sicilia
art. 15
statuto regione Sicilia
art. 38
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 40
Altri parametri e norme interposte