Sentenza 52/1957 (ECLI:IT:COST:1957:52)
Massima numero 306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  09/04/1957;  Decisione del  09/04/1957
Deposito del 13/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Massime associate alla pronuncia:  303  304  305  307  308  309  310


Titolo
SENT. 52/57 D. REGIONI IN GENERE - LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE - COMPETENZA REGIONALE - TRASFERIMENTO AUTOMATICO DI FUNZIONI ED ORGANI DALLO STATO ALLA REGIONE - ESCLUSIONE - NECESSITA' DI NORME LEGISLATIVE PARTICOLARI. REGIONE SICILIA - TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI DI SPETTANZA DELLA REGIONE - RISCOSSIONE - TRASFERIMENTO DALLO STATO ALLA REGIONE - EFFETTI.

Testo
Il riconoscimento generico della potesta' normativa ed amministrativa della regione non importa il trasferimento automatico delle corrispondenti funzioni ed organi dello Stato all'organizzazione amministrativa della regione, senza che siano intervenute al riguardo esplicite disposizioni legislative. La materia della riscossione dei tributi di spettanza della Regione Sicilia e' di quelle in ordine alle quali al generico riconoscimento della potesta' normativa regionale, in base all'art. 36 dello Statuto siciliano, e' seguito, con il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, l'effettivo trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative. In conseguenza di questo trasferimento la Regione e' subentrata nella posizione giuridica dello Stato nei confronti degli organi amministrativi incaricati del servizio di riscossione (legge reg. 1 luglio 1947, n. 2, art. 3). Cfr. sentt. nn. 9, 11, 13, 14, 18 e 19 del 1957, sulla prima parte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte