Animali - Norme della Regione Basilicata - Disciplina in materia di tutela degli animali d'affezione - Facoltà consentita alle aziende sanitarie locali di soppressione dei cani e dei gatti raccolti - Obbligo di denuncia di smarrimento o di sottrazione dell'animale d'affezione entro cinque giorni dall'evento - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. e), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia fa seguito a sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata).
In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 202 del 2019, n. 55 del 2018, n. 27 del 2016, n. 199 del 2015 e n. 134 del 2015).