Sentenza 52/1957 (ECLI:IT:COST:1957:52)
Massima numero 307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
09/04/1957; Decisione del
09/04/1957
Deposito del 13/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Titolo
SENT. 52/57 E. REGIONE SICILIA - TRIBUTI ERARIALI - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - ESTENSIONE: ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E RIPARTO DEI TRIBUTI. CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LIMITI - LEGGE REGIONALE SICILIANA APPROVATA IL 18 GENNAIO 1957 - ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI REGIONALI PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ERARIALI - INSINDACABILITA'.
SENT. 52/57 E. REGIONE SICILIA - TRIBUTI ERARIALI - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - ESTENSIONE: ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E RIPARTO DEI TRIBUTI. CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LIMITI - LEGGE REGIONALE SICILIANA APPROVATA IL 18 GENNAIO 1957 - ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI REGIONALI PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ERARIALI - INSINDACABILITA'.
Testo
Alla Regione siciliana spetta la facolta' di disciplinare la materia amministrativa della riscossione dei tributi statali; nonche' il potere di organizzare, nel modo che ritenga piu' funzionale i servizi di riscossione ad essa affidati. Sfugge al sindacato della Corte costituzionale, perche' non apprezzabile sul piano della legittimita' costituzionale, quanto attiene alla scelta dei mezzi tecnici per l'organizzazione dei servizi stessi. Pertanto sono sottratte ad ogni censura di incostituzionalita' le norme contenute nella legge regionale siciliana, approvata il 18 gennaio 1957, recante "provvedimenti in materia di riscossione di diritti erariali", nella parte in cui esse prevedono che il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione, e riparto tra i comuni interessati di determinati diritti erariali, nel territorio della Regione, sia affidato alle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione ad un istituto di diritto pubblico o ad un ente particolarmente attrezzato. Tale affidamento non contrasta con i principi ed interessi generali dello Stato e, piu' specificamente, con i principi della legislazione statale sulla riscossione dei tributi. La legislazione tributaria non e' ispirata al principio che l'imposta debba essere riscossa a mezzo degli stessi organi dell'ente titolare del diritto d'imposta.
Alla Regione siciliana spetta la facolta' di disciplinare la materia amministrativa della riscossione dei tributi statali; nonche' il potere di organizzare, nel modo che ritenga piu' funzionale i servizi di riscossione ad essa affidati. Sfugge al sindacato della Corte costituzionale, perche' non apprezzabile sul piano della legittimita' costituzionale, quanto attiene alla scelta dei mezzi tecnici per l'organizzazione dei servizi stessi. Pertanto sono sottratte ad ogni censura di incostituzionalita' le norme contenute nella legge regionale siciliana, approvata il 18 gennaio 1957, recante "provvedimenti in materia di riscossione di diritti erariali", nella parte in cui esse prevedono che il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione, e riparto tra i comuni interessati di determinati diritti erariali, nel territorio della Regione, sia affidato alle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione ad un istituto di diritto pubblico o ad un ente particolarmente attrezzato. Tale affidamento non contrasta con i principi ed interessi generali dello Stato e, piu' specificamente, con i principi della legislazione statale sulla riscossione dei tributi. La legislazione tributaria non e' ispirata al principio che l'imposta debba essere riscossa a mezzo degli stessi organi dell'ente titolare del diritto d'imposta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
statuto regione Sicilia
art. 20
statuto regione Sicilia
art. 36
co. 2
Altri parametri e norme interposte