Sentenza 52/1957 (ECLI:IT:COST:1957:52)
Massima numero 309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
09/04/1957; Decisione del
09/04/1957
Deposito del 13/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Titolo
SENT. 52/57 G. REGIONE SICILIA - TRIBUTI ERARIALI - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - ESTENSIONE: POTESTA' DI POLIZIA TRIBUTARIA E DI VIGILANZA. REGIONE SICILIA - TRIBUTI ERARIALI - CONTROLLI ISPETTIVI SULLA RISCOSSIONE - UTILIZZAZIONE DI PERSONALE STATALE. REGIONE SICILIA - TRIBUTI ERARIALI - ARTT. 4 E 5 LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1957: CONTRAVVENZIONI E CONTROLLO ISPETTIVO SULLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SUI PUBBLICI SPETTACOLI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 52/57 G. REGIONE SICILIA - TRIBUTI ERARIALI - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - ESTENSIONE: POTESTA' DI POLIZIA TRIBUTARIA E DI VIGILANZA. REGIONE SICILIA - TRIBUTI ERARIALI - CONTROLLI ISPETTIVI SULLA RISCOSSIONE - UTILIZZAZIONE DI PERSONALE STATALE. REGIONE SICILIA - TRIBUTI ERARIALI - ARTT. 4 E 5 LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1957: CONTRAVVENZIONI E CONTROLLO ISPETTIVO SULLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SUI PUBBLICI SPETTACOLI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nella funzione amministrativa spettante alla Regione siciliana in materia di tributi erariali e' ricompresa istituzionalmente sia la potesta' di polizia tributaria, sia il potere di vigilanza sulle attivita' degli enti che esercitano funzioni di interesse pubblico. La forma di controllo prescelto e l'organizzazione del suo funzionamento sono rimesse alla scelta della Regione secondo esigenze tecniche e pratiche che essa sola e' libera di apprezzare. A norma dell'art. 3, secondo comma, della legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, sulla disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra Stato e Regione - legge non impugnata dallo Stato e gia' in vigore all'atto dell'emanazione del D.P.R. 12 aprile 1948 n. 507, che ha regolato il passaggio dallo Stato alla Regione della potesta' amministrativa in materia di riscossione di tributi erariali - la Regione siciliana, puo' disporre, per il controllo ispettivo in materia tributaria, di personale statale. Gli articoli 4 e 5 della legge regionale siciliana, approvata il 18 gennaio 1957, nella parte in cui prevedono la competenza dei funzionari dell'Assessorato per le finanze ad accertare le contravvenzioni alle disposizioni sui diritti erariali relativi ai pubblici spettacoli e la facolta' di demandare il controllo ispettivo sulla riscossione oltre che a funzionari dell'Assessorato anche ad un ispettore delle tasse e imposte indirette sugli affari, non violano gli artt. 20 e 36 dello Statuto siciliano. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.
Nella funzione amministrativa spettante alla Regione siciliana in materia di tributi erariali e' ricompresa istituzionalmente sia la potesta' di polizia tributaria, sia il potere di vigilanza sulle attivita' degli enti che esercitano funzioni di interesse pubblico. La forma di controllo prescelto e l'organizzazione del suo funzionamento sono rimesse alla scelta della Regione secondo esigenze tecniche e pratiche che essa sola e' libera di apprezzare. A norma dell'art. 3, secondo comma, della legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, sulla disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra Stato e Regione - legge non impugnata dallo Stato e gia' in vigore all'atto dell'emanazione del D.P.R. 12 aprile 1948 n. 507, che ha regolato il passaggio dallo Stato alla Regione della potesta' amministrativa in materia di riscossione di tributi erariali - la Regione siciliana, puo' disporre, per il controllo ispettivo in materia tributaria, di personale statale. Gli articoli 4 e 5 della legge regionale siciliana, approvata il 18 gennaio 1957, nella parte in cui prevedono la competenza dei funzionari dell'Assessorato per le finanze ad accertare le contravvenzioni alle disposizioni sui diritti erariali relativi ai pubblici spettacoli e la facolta' di demandare il controllo ispettivo sulla riscossione oltre che a funzionari dell'Assessorato anche ad un ispettore delle tasse e imposte indirette sugli affari, non violano gli artt. 20 e 36 dello Statuto siciliano. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 20
statuto regione Sicilia
art. 36
co. 2
Altri parametri e norme interposte