Sentenza 52/1957 (ECLI:IT:COST:1957:52)
Massima numero 310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  09/04/1957;  Decisione del  09/04/1957
Deposito del 13/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Massime associate alla pronuncia:  303  304  305  306  307  308  309


Titolo
SENT. 52/57 H. REGIONE SICILIA - TRIBUTI ERARIALI - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA UNICA SUI GIUOCHI DI ABILITA' E SUI CONCORSI PRONOSTICI - COMPETENZA DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 18 GENNAIO 1957 NELLA PARTE CHE RECA PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI PREDETTI DIRITTI ERARIALI.

Testo
Il potere di riscossione dei diritti erariali sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici spetta esclusivamente allo Stato e non anche alla Regione siciliana, trattandosi di una imposta di lotteria, a regime di monopolio, non separabile nella sua liquidazione e riscossione. Pertanto e' costituzionalmente illegittima la legge regionale siciliana approvata il 18 gennaio 1957, recante "provvedimenti in materia di riscossione di diritti erariali", nella parte che si riferisce alla imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36  co. 2

Altri parametri e norme interposte