Sentenza 53/1957 (ECLI:IT:COST:1957:53)
Massima numero 313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
09/04/1957; Decisione del
09/04/1957
Deposito del 17/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Titolo
SENT. 53/57 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - ARTT. 8, 13 E 27, SECONDO COMMA, LEGGE 29 APRILE 1949, N. 264: ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI PER IL TRAMITE DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4 E 16 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 53/57 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - ARTT. 8, 13 E 27, SECONDO COMMA, LEGGE 29 APRILE 1949, N. 264: ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI PER IL TRAMITE DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4 E 16 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le norme degli articoli 8, 13 e 27, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, relative all'assunzione obbligatoria dei lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, non ledono i diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione, ne' i principi della pari dignita' sociale e dell'eguaglianza di cittadini davanti alla legge, dichiarati dall'art. 3. Tali norme rientrano nel sistema delle disposizioni con cui lo Stato, nell'interesse dei lavoratori, provvede a disciplinare praticamente la soddisfazione delle loro esigenze, e non sono percio' in contrasto, ma in armonia con l'art. 4 della Costituzione, il quale stabilisce che la Repubblica, nel riconoscere, a tutti i cittadini il diritto al lavoro "promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto". L'obbligo della iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento della propria residenza, fondato sulla necessita' di regolare le possibilita' concrete di assunzione al lavoro non incide in se' e per se' sulla liberta' di circolazione e di soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, garantita in via generale dall'articolo 16 della Costituzione. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dei citati articoli 8, 13 e 27, secondo comma, della legge n. 264 del 1949, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 16 della Costituzione.
Le norme degli articoli 8, 13 e 27, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, relative all'assunzione obbligatoria dei lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, non ledono i diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione, ne' i principi della pari dignita' sociale e dell'eguaglianza di cittadini davanti alla legge, dichiarati dall'art. 3. Tali norme rientrano nel sistema delle disposizioni con cui lo Stato, nell'interesse dei lavoratori, provvede a disciplinare praticamente la soddisfazione delle loro esigenze, e non sono percio' in contrasto, ma in armonia con l'art. 4 della Costituzione, il quale stabilisce che la Repubblica, nel riconoscere, a tutti i cittadini il diritto al lavoro "promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto". L'obbligo della iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento della propria residenza, fondato sulla necessita' di regolare le possibilita' concrete di assunzione al lavoro non incide in se' e per se' sulla liberta' di circolazione e di soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, garantita in via generale dall'articolo 16 della Costituzione. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dei citati articoli 8, 13 e 27, secondo comma, della legge n. 264 del 1949, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 16 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte