Sentenza 53/1957 (ECLI:IT:COST:1957:53)
Massima numero 314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
09/04/1957; Decisione del
09/04/1957
Deposito del 17/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Titolo
SENT. 53/57 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - ARTT. 21 E 27, TERZO COMMA, LEGGE 29 APRILE 1949, N. 264: OBBLIGO DEI DATORI DI LAVORO DI COMUNICARE AGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO IL NOME E LA QUALIFICA DEI DIPENDENTI COI QUALI E' CESSATO IL RAPPORTO DI LAVORO - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4 E 16 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 53/57 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - ARTT. 21 E 27, TERZO COMMA, LEGGE 29 APRILE 1949, N. 264: OBBLIGO DEI DATORI DI LAVORO DI COMUNICARE AGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO IL NOME E LA QUALIFICA DEI DIPENDENTI COI QUALI E' CESSATO IL RAPPORTO DI LAVORO - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4 E 16 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'obbligo dei datori di lavoro - sancito dall'articolo 21 e sanzionato penalmente dall'art. 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 - di comunicare agli uffici di collocamento entro cinque giorni il nome e la qualifica dei dipendenti coi quali per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ha la finalita' di individuare tempestivamente la posizione dei lavoratori, serve a far conoscere all'ufficio di collocamento l'eventuale esistenza di posti lavorativi da occupare e tende a determinare gli elementi dai quali e' resa nota la disoccupazione locale. Le norme relative a tale obbligo rientrano nella disciplina generale dell'avviamento al lavoro e sono ispirate in modo evidente all'interesse dei lavoratori e alla tutela dei diritti ad essi garantiti dalla Costituzione. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli indicati articoli 21 e 27, terzo comma, della legge n. 264 del 1949, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 16 della Costituzione.
L'obbligo dei datori di lavoro - sancito dall'articolo 21 e sanzionato penalmente dall'art. 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 - di comunicare agli uffici di collocamento entro cinque giorni il nome e la qualifica dei dipendenti coi quali per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ha la finalita' di individuare tempestivamente la posizione dei lavoratori, serve a far conoscere all'ufficio di collocamento l'eventuale esistenza di posti lavorativi da occupare e tende a determinare gli elementi dai quali e' resa nota la disoccupazione locale. Le norme relative a tale obbligo rientrano nella disciplina generale dell'avviamento al lavoro e sono ispirate in modo evidente all'interesse dei lavoratori e alla tutela dei diritti ad essi garantiti dalla Costituzione. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli indicati articoli 21 e 27, terzo comma, della legge n. 264 del 1949, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 16 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte