Sentenza 54/1957 (ECLI:IT:COST:1957:54)
Massima numero 316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
10/04/1957; Decisione del
10/04/1957
Deposito del 17/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Titolo
SENT. 54/57 B. TESTO UNICO - FORMAZIONE IN BASE A DELEGA LEGISLATIVA: NATURA DI LEGGE DELEGATA - FORMAZIONE IN BASE AD AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA: NATURA DI ATTO AMMINISTRATIVO. TESTO UNICO - LEGGE DELEGATA: POSSIBILITA' DI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ATTO AMMINISTRATIVO: MERA COMPILAZIONE DEL TESTO.
SENT. 54/57 B. TESTO UNICO - FORMAZIONE IN BASE A DELEGA LEGISLATIVA: NATURA DI LEGGE DELEGATA - FORMAZIONE IN BASE AD AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA: NATURA DI ATTO AMMINISTRATIVO. TESTO UNICO - LEGGE DELEGATA: POSSIBILITA' DI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ATTO AMMINISTRATIVO: MERA COMPILAZIONE DEL TESTO.
Testo
I testi unici possono distinguersi in due categorie: quelli che per la loro formazione non richiedono esercizio di potesta' legislativa delegata e quelli che sono vere e proprie leggi delegate. Per stabilire a quale delle due categorie appartenga un determinato testo unico occorre riferirsi alla norma in base alla quale il testo unico e' stato emanato. Se la norma contiene una delega legislativa, il Governo ha facolta' di modificare, integrare e coordinare le disposizioni vigenti e il testo unico e' una vera e propria legge delegata. Se la norma contiene una semplice autorizzazione, il testo unico e' di mera compilazione e si concreta in un atto amministrativo, mentre la forza di legge delle singole norme resta ancorata alle leggi dalle quali le norme stesse sono tratte.
I testi unici possono distinguersi in due categorie: quelli che per la loro formazione non richiedono esercizio di potesta' legislativa delegata e quelli che sono vere e proprie leggi delegate. Per stabilire a quale delle due categorie appartenga un determinato testo unico occorre riferirsi alla norma in base alla quale il testo unico e' stato emanato. Se la norma contiene una delega legislativa, il Governo ha facolta' di modificare, integrare e coordinare le disposizioni vigenti e il testo unico e' una vera e propria legge delegata. Se la norma contiene una semplice autorizzazione, il testo unico e' di mera compilazione e si concreta in un atto amministrativo, mentre la forza di legge delle singole norme resta ancorata alle leggi dalle quali le norme stesse sono tratte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte