Sentenza 277/2019 (ECLI:IT:COST:2019:277)
Massima numero 40945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
05/11/2019; Decisione del
05/11/2019
Deposito del 20/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Animali - Norme della Regione Basilicata - Controllo del randagismo - Cani ricoverati presso i canili - Cessione gratuita a privati ed enti se non reclamati entro trenta giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari non meglio specificati - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale.
Animali - Norme della Regione Basilicata - Controllo del randagismo - Cani ricoverati presso i canili - Cessione gratuita a privati ed enti se non reclamati entro trenta giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari non meglio specificati - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 10, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018. La disposizione impugnata dal Governo, nel prevedere che, se non reclamati entro 30 giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente ai privati oppure ad Enti ed Associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono obbligatoriamente di un ricovero, pregiudica quelle esigenze di uniformità espresse dalla legislazione statale di principio in materia di tutela della salute. L'intervento del legislatore regionale, infatti, si discosta in modo evidente dalla disciplina dettata dall'art. 2, comma 5, della legge n. 281 del 1991, stabilendo un termine inferiore decorso il quale i cani possono essere ceduti, che potrebbe compromettere il corretto svolgimento del trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili, che, tra l'altro, non è espressamente richiamato dalla legislazione regionale, la quale fa generico riferimento al previo espletamento dei controlli sanitari. (Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2013 e n. 123 del 1992).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 10, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018. La disposizione impugnata dal Governo, nel prevedere che, se non reclamati entro 30 giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente ai privati oppure ad Enti ed Associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono obbligatoriamente di un ricovero, pregiudica quelle esigenze di uniformità espresse dalla legislazione statale di principio in materia di tutela della salute. L'intervento del legislatore regionale, infatti, si discosta in modo evidente dalla disciplina dettata dall'art. 2, comma 5, della legge n. 281 del 1991, stabilendo un termine inferiore decorso il quale i cani possono essere ceduti, che potrebbe compromettere il corretto svolgimento del trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili, che, tra l'altro, non è espressamente richiamato dalla legislazione regionale, la quale fa generico riferimento al previo espletamento dei controlli sanitari. (Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2013 e n. 123 del 1992).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
30/11/2018
n. 46
art. 10
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte