Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46479  46480  46481  46482  46483  46484  46485  46486  46487  46488  46489  46490  46491  46492  46493  46494  46495  46496  46498  46499  46500  46501  46502  46503  46504  46505  46506  46507  46508  46509  46510  46511  46512  46513  46514  46515  46516  46517  46518  46519  46520  46521  46522  46523  46524  46525  46526  46527  46528  46529  46530  46531  46532  46533  46534  46535  46536  46537


Titolo
Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Applicazione della riforma anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Conseguente possibile rafforzamento dell'autonomia dei soggetti indicati al di fuori della revisione statutaria necessaria - Illegittimità costituzionale. (Classif. 215015).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., l’art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che consente l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia anche alle regioni a statuto speciale. La ratio dell’art. 116, terzo comma, Cost. esclude che esso rientri nell’orbita della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Il parametro violato, infatti, consente di “rompere” l’uniformità delle regioni ordinarie, in relazione a casi specifici, mentre nel contesto delle regioni speciali l’ulteriore specializzazione e il rafforzamento dell’autonomia devono scorrere sui binari della revisione statutaria e, entro certi limiti, delle norme di attuazione degli statuti speciali.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/06/2024  n. 86  art. 11  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116  co. 3

Altri parametri e norme interposte