Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Applicazione della riforma anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Conseguente possibile rafforzamento dell'autonomia dei soggetti indicati al di fuori della revisione statutaria necessaria - Illegittimità costituzionale. (Classif. 215015).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., l’art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che consente l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia anche alle regioni a statuto speciale. La ratio dell’art. 116, terzo comma, Cost. esclude che esso rientri nell’orbita della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Il parametro violato, infatti, consente di “rompere” l’uniformità delle regioni ordinarie, in relazione a casi specifici, mentre nel contesto delle regioni speciali l’ulteriore specializzazione e il rafforzamento dell’autonomia devono scorrere sui binari della revisione statutaria e, entro certi limiti, delle norme di attuazione degli statuti speciali.