Sentenza 54/1957 (ECLI:IT:COST:1957:54)
Massima numero 317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
10/04/1957; Decisione del
10/04/1957
Deposito del 17/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Titolo
SENT. 54/57 C. TESTO UNICO - ART. 2, SECONDO COMMA, R.D.L. 10 MAGGIO 1923, N. 1792: AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO AL MINISTRO DELLE FINANZE PER LA COMPILAZIONE DI TESTI UNICI SULLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - NON CONTIENE DELEGA LEGISLATIVA. TESTO UNICO - TESTO UNICO 8 LUGLIO 1924, SULL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE DEGLI SPIRITI - ART. 2, SECONDO COMMA, R.D.L. 10 MAGGIO 1923, N. 1792: AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO AL MINISTRO DELLE FINANZE PER LA COMPILAZIONE DEL TESTO - COMPATIBILITA' COL SISTEMA VIGENTE AL TEMPO IN CUI LA NORMA FU EMANATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 54/57 C. TESTO UNICO - ART. 2, SECONDO COMMA, R.D.L. 10 MAGGIO 1923, N. 1792: AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO AL MINISTRO DELLE FINANZE PER LA COMPILAZIONE DI TESTI UNICI SULLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - NON CONTIENE DELEGA LEGISLATIVA. TESTO UNICO - TESTO UNICO 8 LUGLIO 1924, SULL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE DEGLI SPIRITI - ART. 2, SECONDO COMMA, R.D.L. 10 MAGGIO 1923, N. 1792: AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO AL MINISTRO DELLE FINANZE PER LA COMPILAZIONE DEL TESTO - COMPATIBILITA' COL SISTEMA VIGENTE AL TEMPO IN CUI LA NORMA FU EMANATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La formula "il Ministro delle finanze e' autorizzato a provvedere al coordinamento e pubblicazione dei testi unici", usata nell'art. 2 secondo comma del R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1792, senza alcun accenno al potere di modificare ed integrare le norme vigenti, non esprime la volonta' di conferire una delega legislativa. In conseguenza con l'articolo citato non vi e' stata subdelegazione di poteri legislativi da parte del Governo al Ministro. Sulla base del sistema vigente nel tempo in cui quella norma fu emanata (1923) ed in cui il testo unico fu pubblicato (1924), non puo' ritenersi illegittima, per la natura amministrativa del testo, l'autorizzazione data dal Governo al Ministro, quale organo preposto a quel determinato ramo della pubblica amministrazione.
La formula "il Ministro delle finanze e' autorizzato a provvedere al coordinamento e pubblicazione dei testi unici", usata nell'art. 2 secondo comma del R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1792, senza alcun accenno al potere di modificare ed integrare le norme vigenti, non esprime la volonta' di conferire una delega legislativa. In conseguenza con l'articolo citato non vi e' stata subdelegazione di poteri legislativi da parte del Governo al Ministro. Sulla base del sistema vigente nel tempo in cui quella norma fu emanata (1923) ed in cui il testo unico fu pubblicato (1924), non puo' ritenersi illegittima, per la natura amministrativa del testo, l'autorizzazione data dal Governo al Ministro, quale organo preposto a quel determinato ramo della pubblica amministrazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte