Sentenza 56/1957 (ECLI:IT:COST:1957:56)
Massima numero 323
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
13/04/1957; Decisione del
13/04/1957
Deposito del 17/04/1957; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
322
Titolo
SENT. 56/57 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - LEGITTIMAZIONE. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ART. 42 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87 - RIFERIMENTO ALLE SOLE IPOTESI DI CONFLITTO FRA LE PROVINCIE AUTONOME DI BOLZANO E DI TRENTO O FRA UNA DI ESSE E LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE. PROVINCIA DI BOLZANO - SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BRESSANONE DISPOSTA DAL V. COMMISSARIO DEL GOVERNO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
SENT. 56/57 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - LEGITTIMAZIONE. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ART. 42 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87 - RIFERIMENTO ALLE SOLE IPOTESI DI CONFLITTO FRA LE PROVINCIE AUTONOME DI BOLZANO E DI TRENTO O FRA UNA DI ESSE E LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE. PROVINCIA DI BOLZANO - SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BRESSANONE DISPOSTA DAL V. COMMISSARIO DEL GOVERNO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 ha demandato alla legge ordinaria il limitato compito di regolare la prima attuazione delle norme costituzionali; in tale circoscritto campo non possono rientrare norme che tocchino la sostanza stessa del processo costituzionale, come quelle che determinano i soggetti processuali. In conseguenza deve escludersi che nella menzionata legge costituzionale possa ravvivarsi una delega in base alla quale il legislatore ordinario, con l'art. 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, avrebbe esteso alle provincie di Trento e Bolzano la legittimazione attiva nei giudizi per regolamento di competenza nei confronti dello Stato. E' inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano in relazione al decreto del Vice commissario del Governo in data 25 agosto 1956 concernente la sospensione delle funzioni del Consiglio comunale di Bressanone e la nomina di un Commissario straordinario. Cfr.: 22/57 A.
La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 ha demandato alla legge ordinaria il limitato compito di regolare la prima attuazione delle norme costituzionali; in tale circoscritto campo non possono rientrare norme che tocchino la sostanza stessa del processo costituzionale, come quelle che determinano i soggetti processuali. In conseguenza deve escludersi che nella menzionata legge costituzionale possa ravvivarsi una delega in base alla quale il legislatore ordinario, con l'art. 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, avrebbe esteso alle provincie di Trento e Bolzano la legittimazione attiva nei giudizi per regolamento di competenza nei confronti dello Stato. E' inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano in relazione al decreto del Vice commissario del Governo in data 25 agosto 1956 concernente la sospensione delle funzioni del Consiglio comunale di Bressanone e la nomina di un Commissario straordinario. Cfr.: 22/57 A.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 82
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 42