Sentenza 57/1957 (ECLI:IT:COST:1957:57)
Massima numero 324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  13/04/1957;  Decisione del  13/04/1957
Deposito del 17/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Massime associate alla pronuncia:  325  326  327  328


Titolo
SENT. 57/57 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - SOTTOSCRIZIONE - CONFERIMENTO AD UN MANDATARIO DEL POTERE DI SOTTOSCRIZIONE - MANDATO ESPRESSO - AMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.

Testo
Il ricorso alla Corte costituzionale non dev'essere necessariamente sottoscritto dalla persona fisica competente a proporlo. A questa non e' inibito di conferire espressamente ad un mandatario il potere di sottoscrivere il ricorso. Siffatto principio vale per tutti i giudizi di legittimita' costituzionale compresi i giudizi che hanno per oggetto l'impugnazione di leggi regionali. (Specie in cui il ricorso della Provincia di Bolzano contro la legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 novembre 1956, n. 18, era stato sottoscritto dall'avv. Karl Tinzl, per mandato espresso del Presidente della Giunta provinciale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte