Sentenza 57/1957 (ECLI:IT:COST:1957:57)
Massima numero 325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  13/04/1957;  Decisione del  13/04/1957
Deposito del 17/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Massime associate alla pronuncia:  324  326  327  328


Titolo
SENT. 57/57 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI PROVINCIALI - IMPUGNAZIONE DI LEGGE REGIONALE DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - DELIBERAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA IN CASO DI URGENZA - SUCCESSIVA RATIFICA DEL CONSIGLIO - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
La norma contenuta nell'art. 48, n. 7, dello Statuto del Trentino-Alto Adige, secondo cui la Giunta provinciale adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio ha portata generale e si applica soprattutto per la formazione di atti legali a termini perentori, come i ricorsi giurisdizionali. Pertanto la Giunta provinciale puo' deliberare la proposizione di un ricorso alla Corte costituzionale, quando la perentorieta' del termine non consenta la tempestiva convocazione del Consiglio. Il ricorso e' ammissibile, se la deliberazione della Giunta sia stata ratificata dal Consiglio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 48

Altri parametri e norme interposte