Sentenza 277/2019 (ECLI:IT:COST:2019:277)
Massima numero 40946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
05/11/2019; Decisione del
05/11/2019
Deposito del 20/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Animali - Norme della Regione Basilicata - Attività di tutela degli animali e prevenzione del randagismo - Svolgimento consentito alle sole associazioni di volontariato animalista - Irragionevole differenziazione tra i soggetti del Terzo settore - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Animali - Norme della Regione Basilicata - Attività di tutela degli animali e prevenzione del randagismo - Svolgimento consentito alle sole associazioni di volontariato animalista - Irragionevole differenziazione tra i soggetti del Terzo settore - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 6, comma 1, lett. d), 7, 8, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, nella parte in cui limitano alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» (legge-quadro sul volontariato) lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla stessa legge regionale. Limitare alle sole organizzazioni di volontariato animalista lo svolgimento delle attività consentite dal codice del Terzo settore (legge n. 106 del 2016) a tutte le associazioni animaliste risulta discriminatorio, non essendo possibile rinvenire una ragione alla base dell'esclusione delle altre tipologie di soggetti, tenuto conto che la differenziazione si fonda esclusivamente sullo status giuridico di dette organizzazioni, che di per sé non è indice di alcuna ragionevole giustificazione della disciplina restrittiva della concorrenza dettata dalla Regione. (Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2018 e n. 285 del 2016).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 6, comma 1, lett. d), 7, 8, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, nella parte in cui limitano alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» (legge-quadro sul volontariato) lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla stessa legge regionale. Limitare alle sole organizzazioni di volontariato animalista lo svolgimento delle attività consentite dal codice del Terzo settore (legge n. 106 del 2016) a tutte le associazioni animaliste risulta discriminatorio, non essendo possibile rinvenire una ragione alla base dell'esclusione delle altre tipologie di soggetti, tenuto conto che la differenziazione si fonda esclusivamente sullo status giuridico di dette organizzazioni, che di per sé non è indice di alcuna ragionevole giustificazione della disciplina restrittiva della concorrenza dettata dalla Regione. (Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2018 e n. 285 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
30/11/2018
n. 46
art. 6
co. 1
legge della Regione Basilicata
30/11/2018
n. 46
art. 7
co.
legge della Regione Basilicata
30/11/2018
n. 46
art. 8
co.
legge della Regione Basilicata
30/11/2018
n. 46
art. 21
co. 3
legge della Regione Basilicata
30/11/2018
n. 46
art. 21
co. 4
legge della Regione Basilicata
30/11/2018
n. 46
art. 23
co. 2
legge della Regione Basilicata
30/11/2018
n. 46
art. 34
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte