Sentenza 57/1957 (ECLI:IT:COST:1957:57)
Massima numero 327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
13/04/1957; Decisione del
13/04/1957
Deposito del 17/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Titolo
SENT. 57/57 D. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - APPROVAZIONE - VOTAZIONE SUI SINGOLI ARTICOLI E VOTAZIONE FINALE SULL'INTERO TESTO - PRINCIPIO INDEROGABILE - LEGGE REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE 16 NOVEMBRE 1956, N. 18 - APPROVAZIONE DEI SINGOLI ARTICOLI E NON DELL'INTERO TESTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 57/57 D. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - APPROVAZIONE - VOTAZIONE SUI SINGOLI ARTICOLI E VOTAZIONE FINALE SULL'INTERO TESTO - PRINCIPIO INDEROGABILE - LEGGE REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE 16 NOVEMBRE 1956, N. 18 - APPROVAZIONE DEI SINGOLI ARTICOLI E NON DELL'INTERO TESTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Una legge non puo' dirsi approvata sol perche' siano stati votati favorevolmente i singoli articoli del relativo progetto; ma occorre che, in seguito all'approvazione dei singoli articoli, il progetto sia sottoposto a votazione nell'intero suo testo. Solo dopo quest'ultima votazione il progetto e' approvato o respinto. Questo principio fondamentale, che regola l'approvazione delle leggi presso le nostre assemblee legislative, trova precisa enunciazione, per quanto riguarda il Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige, nel regolamento interno di detto consiglio, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del 13 marzo 1953, n. 4 (artt. 82 e 88). La legge regionale del Trentino-Alto Adige 16 novembre 1956, n. 18 ("Agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione per operazioni di credito"), approvata nella votazione sui singoli articoli, ma non approvata nella votazione finale sull'intero suo testo, e' costituzionalmente illegittima.
Una legge non puo' dirsi approvata sol perche' siano stati votati favorevolmente i singoli articoli del relativo progetto; ma occorre che, in seguito all'approvazione dei singoli articoli, il progetto sia sottoposto a votazione nell'intero suo testo. Solo dopo quest'ultima votazione il progetto e' approvato o respinto. Questo principio fondamentale, che regola l'approvazione delle leggi presso le nostre assemblee legislative, trova precisa enunciazione, per quanto riguarda il Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige, nel regolamento interno di detto consiglio, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del 13 marzo 1953, n. 4 (artt. 82 e 88). La legge regionale del Trentino-Alto Adige 16 novembre 1956, n. 18 ("Agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione per operazioni di credito"), approvata nella votazione sui singoli articoli, ma non approvata nella votazione finale sull'intero suo testo, e' costituzionalmente illegittima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 72
co. 1
Altri parametri e norme interposte