Sentenza 57/1957 (ECLI:IT:COST:1957:57)
Massima numero 328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
13/04/1957; Decisione del
13/04/1957
Deposito del 17/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Titolo
SENT. 57/57 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - UNITA' ED AUTONOMIA DELLA REGIONE - LEGGI SUL BILANCIO - VOTAZIONE SEPARATA DEI CONSIGLIERI DI CIASCUNA PROVINCIA DELLA REGIONE - APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTRO DELL'INTERNO IN CASO DI ESITO SFAVOREVOLE DELLA VOTAZIONE - ECCEZIONALITA' DEL SISTEMA - INAPPLICABILITA' AD ALTRE LEGGI ANCHE SE CONTENGANO DISPOSIZIONI RELATIVE AL BILANCIO - LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 1956, N. 18, CONTENENTE AGEVOLAZIONI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DELLA REGIONE - APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTRO DELL'INTERNO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 57/57 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - UNITA' ED AUTONOMIA DELLA REGIONE - LEGGI SUL BILANCIO - VOTAZIONE SEPARATA DEI CONSIGLIERI DI CIASCUNA PROVINCIA DELLA REGIONE - APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTRO DELL'INTERNO IN CASO DI ESITO SFAVOREVOLE DELLA VOTAZIONE - ECCEZIONALITA' DEL SISTEMA - INAPPLICABILITA' AD ALTRE LEGGI ANCHE SE CONTENGANO DISPOSIZIONI RELATIVE AL BILANCIO - LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 1956, N. 18, CONTENENTE AGEVOLAZIONI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DELLA REGIONE - APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTRO DELL'INTERNO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La Regione Trentino-Alto Adige ha carattere unitario, malgrado l'autonomia concessa alle due Provincie che la compongono. L'unita' della Regione e' espressa attraverso l'unita' del Consiglio regionale. L'art. 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e l'art. 19 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilita' della Regione, prescrivendo, per la legge del bilancio e per le relative variazioni, votazioni separate da parte dei consiglieri di ciascuna Provincia, pongono una norma di carattere eccezionale. Gli inconvenienti cui puo' dar luogo la votazione separata e la necessita' di porvi rimedio con una norma che contrasta con il principio dell'autonomia regionale, qual'e' quella contenuta nello stesso art. 73 dello Statuto, sulla facolta' del Ministro dell'interno di approvare la legge che non abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri di ciascuna Provincia, confermano il carattere eccezionale del sistema. Alla votazione separata e all'eventuale approvazione da parte del Ministro dell'interno non puo' percio' farsi luogo per altre leggi, che non siano quelle tassativamente indicate dall'art. 73 dello Statuto, anche se contengono qualche disposizione concernente il bilancio. La legge regionale del Trentino-Alto Adige 16 novembre 1956, n. 18 ("Agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione per operazioni di credito") sia perche' sottoposta a votazione separata da parte dei consiglieri delle due Province, sia perche' approvata dal Ministro dell'interno, dopo l'esito sfavorevole di una delle due votazioni, per il solo fatto che contiene due articoli relativi al bilancio, e' costituzionalmente illegittima.
La Regione Trentino-Alto Adige ha carattere unitario, malgrado l'autonomia concessa alle due Provincie che la compongono. L'unita' della Regione e' espressa attraverso l'unita' del Consiglio regionale. L'art. 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e l'art. 19 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilita' della Regione, prescrivendo, per la legge del bilancio e per le relative variazioni, votazioni separate da parte dei consiglieri di ciascuna Provincia, pongono una norma di carattere eccezionale. Gli inconvenienti cui puo' dar luogo la votazione separata e la necessita' di porvi rimedio con una norma che contrasta con il principio dell'autonomia regionale, qual'e' quella contenuta nello stesso art. 73 dello Statuto, sulla facolta' del Ministro dell'interno di approvare la legge che non abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri di ciascuna Provincia, confermano il carattere eccezionale del sistema. Alla votazione separata e all'eventuale approvazione da parte del Ministro dell'interno non puo' percio' farsi luogo per altre leggi, che non siano quelle tassativamente indicate dall'art. 73 dello Statuto, anche se contengono qualche disposizione concernente il bilancio. La legge regionale del Trentino-Alto Adige 16 novembre 1956, n. 18 ("Agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione per operazioni di credito") sia perche' sottoposta a votazione separata da parte dei consiglieri delle due Province, sia perche' approvata dal Ministro dell'interno, dopo l'esito sfavorevole di una delle due votazioni, per il solo fatto che contiene due articoli relativi al bilancio, e' costituzionalmente illegittima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 33
Altri parametri e norme interposte