Sentenza 58/1957 (ECLI:IT:COST:1957:58)
Massima numero 333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  13/04/1957;  Decisione del  13/04/1957
Deposito del 17/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Massime associate alla pronuncia:  329  330  331  332  334  335


Titolo
SENT. 58/57 E. REGIONE SICILIA - TRIBUTI IN GENERE - POTESTA' LEGISLATIVA - ESENZIONI TRIBUTARIE - LIMITI - CRITERI.

Testo
Ammessa l'esistenza del principio delle esenzioni fiscali nel sistema tributario generale e nella legge sulla finanza locale, deve riconoscersi alla Regione Sicilia il potere di emanare leggi di esenzione da tributi erariali; l'esercizio di tale potere e' pero' subordinato all'osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale, nella sfera delle esenzioni, e con riguardo al singolo tributo. La Regione puo' pertanto disporre nuove esenzioni, purche' trovino riscontro in un tipo di esenzione previsto dalle leggi statali e rispondano ad un interesse regionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte