Sentenza 58/1957 (ECLI:IT:COST:1957:58)
Massima numero 334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  13/04/1957;  Decisione del  13/04/1957
Deposito del 17/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Massime associate alla pronuncia:  329  330  331  332  333  335


Titolo
SENT. 58/57 F. REGIONE SICILIA - TRIBUTI ERARIALI - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - ESENZIONI FISCALI - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 16 GENNAIO 1957 CONCERNENTE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA MESSA IN OPERA DI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI LOCULI DEI CIMITERI - INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le esenzioni fiscali per i tributi erariali e per quelli locali sono giustificate da circostanze di carattere eccezionale. Se fatte sul piano nazionale devono rispondere alla necessita' di tutelare situazioni che interessano l'intera popolazione dello Stato; se limitate a determinate zone del territorio, devono rispondere a particolari esigenze locali. La Regione siciliana puo' emanare leggi di esenzioni tributarie; ma tali esenzioni oltre a rispondere ad un interesse regionale devono trovar riscontro in un tipo di esenzione previsto dalle leggi dello Stato. La legge approvata il 16 gennaio 1957 dall'Assemblea regionale siciliana, contenente "agevolazioni fiscali per la messa in opera di materiali da costruzione nei loculi dei cimiteri", mentre non risponde ad un particolare interesse regionale, non trova riscontro in nessun tipo di esenzione previste dalle leggi statali cui possa farsi riferimento. Gli artt. 1 e 2 della legge indicata sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi. Conforme: 113/57 C, 117/57 E.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17  co. 1

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 39

Altri parametri e norme interposte