Sentenza 58/1957 (ECLI:IT:COST:1957:58)
Massima numero 335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  13/04/1957;  Decisione del  13/04/1957
Deposito del 17/04/1957; Pubblicazione in G. U. 20/04/1957
Massime associate alla pronuncia:  329  330  331  332  333  334


Titolo
SENT. 58/57 G. REGIONI IN GENERE - POTESTA' NORMATIVA - LEGGI PENALI - DIFETTO DI COMPETENZA - RINVIO A NORME PENALI CONTENUTE IN LEGGI STATALI - ESCLUSIONE - LEGGE REG. SICILIANA APPROVATA IL 16 GENNAIO 1957, ART. 3 - SANZIONI PENALI PER IRREGOLARITA' RELATIVE ALLA DENUNZIA DELLE ESENZIONI DALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUI MATERIALI IMPIEGATI IN LOCULI E SEPOLTURE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il potere di comminare sanzioni penali e' riservato esclusivamente allo Stato per cui e' precluso alle regioni emanare norme penali ovvero rinviare a norme penali contenute in leggi statali. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge regionale siciliana approvata il 16 gennaio 1957, perche' punisce le irregolarita' relative alla denuncia per le esenzioni dall'imposta di consumo sui materiali impiegati per la costruzione di loculi e sepolture, aventi i caratteri di cappelle o monumenti, con le pene dell'ammenda comminate dall'art. 61 del T.U. sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 19 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

legge  02/07/1952  n. 703  art. 19