Sentenza 59/1957 (ECLI:IT:COST:1957:59)
Massima numero 336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  13/05/1957;  Decisione del  13/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  337  338  339


Titolo
SENT. 59/57 A. LEGGI ED ATTI EQUIPARATI - LEGGI-PROVVEDIMENTO - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA'. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGI-PROVVEDIMENTO - OGGETTO DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' ED OGGETTO DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - DISTINZIONE. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DECRETO PRESIDENZIALE DI SCORPORO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROPONIBILITA'.

Testo
Le c.d. leggi-provvedimento sono suscettibili di sindacato di legittimita' costituzionale. L'accertamento degli eventuali vizi di legittimita' e' demandato alla Corte Costituzionale, mentre l'applicazione al caso concreto delle premesse poste dalla decisione della Corte e' riservata all'autorita' giurisdizionale. La pronunzia della Corte Costituzionale, quando la questione di legittimita' di una legge-provvedimento sia sollevata in via incidentale, non puo' mai esaurire l'oggetto del processo principale, si da non lasciare alcun margine all'attivita' del giudice a quo. Anche quando la Corte dichiara l'illegittimita' di una legge-provvedimento, dedotta come causa petendi della domanda nel processo principale, la decisione sul petitum della domanda resta di competenza del giudice a quo. La pronuncia della Corte si pone, anche in questo caso, come la premessa maggiore del sillogismo giudiziale, che deve verificare un fenomeno processuale simile a quello che consegue a una decisione di cassazione senza rinvio. (Specie in cui era stata rimessa alla Corte la questione di legittimita' costituzionale di decreti-legislativi di esproprio, emessi in base alle leggi sulla riforma fondiaria).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23