Animali - Norme della Regione Basilicata - Disciplina in materia di randagismo e di tutela degli animali da affezione - Finalità di repressione di ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, secondo cui la Regione detta norme in materia di randagismo e di tutela degli animali da affezione «al fine di reprimere ogni tipo di maltrattamento compreso l'abbandono». Le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze in materia sanitaria e nel rispetto dei principi fondamentali posti dal legislatore statale, possono dettare misure e obblighi al fine di prevenire il randagismo e di tutelare il benessere animale, potendo anche disciplinare le sanzioni amministrative tese a reprimere le violazioni di tali misure e obblighi, senza che nel caso in esame - in cui, peraltro, la disposizione impugnata ha carattere d'indirizzo, non individuando alcuna puntuale attività degli organi regionali - possa venire in considerazione l'attività di repressione dei reati, la quale spetta certamente allo Stato. (Precedente citato: sentenza n. 123 del 1992).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la materia «ordine pubblico e sicurezza» si riferisce all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale. Le Regioni non possono adottare direttamente misure per la tutela dell'incolumità pubblica e della pubblica sicurezza, ma possono solo cooperare a tal fine attraverso disposizioni poste nell'esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali. Ciò comporta che le discipline regionali non devono porre strumenti di politica criminale, né provocare interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati. (Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 118 del 2013, n. 35 del 2012, n. 300 del 2011, n. 35 del 2011, n. 226 del 2010, n. 21 del 2010, n. 222 del 2006 e n. 383 del 2005).