Sentenza 59/1957 (ECLI:IT:COST:1957:59)
Massima numero 337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
13/05/1957; Decisione del
13/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Titolo
SENT. 59/57 B. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ACCERTAMENTO DELL'INTERA PROPRIETA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIABILE - INCLUSIONE DI TERRENI ALIENATI ENTRO IL 28 DICEMBRE 1950 IN BASE ALLA LEGGE SULLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - DECRETI PRESIDENZIALI 31 AGOSTO 1951, NN. 807 E 839 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 59/57 B. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ACCERTAMENTO DELL'INTERA PROPRIETA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIABILE - INCLUSIONE DI TERRENI ALIENATI ENTRO IL 28 DICEMBRE 1950 IN BASE ALLA LEGGE SULLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - DECRETI PRESIDENZIALI 31 AGOSTO 1951, NN. 807 E 839 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Ai sensi degli articoli 20, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) e 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 (norme interpretative ed integrative della legge stralcio), non possono essere tenuti a calcolo, per la determinazione del carico fondiario suscettibile di scorporo, i terreni alienati, entro il 28 ottobre 1950, in base alle disposizioni del D.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114 (convertito nella legge 22 marzo 1950, n. 144) sulla piccola proprieta' contadina. Pertanto, i decreti presidenziali, nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951, che non hanno fatte salve, in sede di determinazione della quota di scorporo, le alienazioni poste in essere entro il suddetto termine del 28 ottobre 1950 e in base alla legge sulla piccola proprieta' contadina, sono costituzionalmente illegittimi, per aver ecceduto dai limiti della delega fatta al Governo con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, violando cosi' gli articoli 76 e 77 della Costituzione.
Ai sensi degli articoli 20, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) e 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 (norme interpretative ed integrative della legge stralcio), non possono essere tenuti a calcolo, per la determinazione del carico fondiario suscettibile di scorporo, i terreni alienati, entro il 28 ottobre 1950, in base alle disposizioni del D.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114 (convertito nella legge 22 marzo 1950, n. 144) sulla piccola proprieta' contadina. Pertanto, i decreti presidenziali, nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951, che non hanno fatte salve, in sede di determinazione della quota di scorporo, le alienazioni poste in essere entro il suddetto termine del 28 ottobre 1950 e in base alla legge sulla piccola proprieta' contadina, sono costituzionalmente illegittimi, per aver ecceduto dai limiti della delega fatta al Governo con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, violando cosi' gli articoli 76 e 77 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte