Sentenza 59/1957 (ECLI:IT:COST:1957:59)
Massima numero 339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  13/05/1957;  Decisione del  13/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  336  337  338


Titolo
SENT. 59/57 D. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE - CONSERVAZIONE DEL "TERZO RESIDUO" - NON E' CONDIZIONATA A FORMALITA' DELLA PROCEDURA - DD. PP. RR. 31 AGOSTO 1951, NN. 807 E 839 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Per avvalersi dei benefici previsti negli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (conservazione di un terzo dei terreni oggetto dell'esproprio, con obbligo di esecuzione diretta delle opere di trasformazione), il soggetto passivo della riforma fondiaria deve farne domanda nei termini previsti dal citato art. 9. La presentazione della domanda non e' condizionata all'adempimento, da parte dell'Ente di riforma di formalita' che debbono precedere l'emanazione del decreto di esproprio. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dei decreti presidenziali nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951, sollevata per il motivo che tali decreti sarebbero stati emessi senza che l'Ente avesse preventivamente comunicato agli interessati quali sarebbero stati i terreni oggetto dell'esproprio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte