Sentenza 60/1957 (ECLI:IT:COST:1957:60)
Massima numero 341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  13/05/1957;  Decisione del  13/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  340  342  343  344  345  346  347  348


Titolo
SENT. 60/57 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - DIFETTO DI "MOTIVAZIONE ADEGUATA" - IRRILEVANZA - NECESSITA' DI TALE MOTIVAZIONE SOLO PER LE DECISIONI DI MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiede nella ordinanza di rimessione alla Corte l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate, nonche' l'esposizione dei termini e motivi dell'istanza con cui e' stata sollevata la questione e non anche l'"adeguata motivazione", che e' prescritta, solo per l'ordinanza che dichiara la manifesta infondatezza, nel successivo art. 24, e cio' per il controllo dei giudici superiori, che potrebbero sollevare la questione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 24