Sentenza 60/1957 (ECLI:IT:COST:1957:60)
Massima numero 341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
13/05/1957; Decisione del
13/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Titolo
SENT. 60/57 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - DIFETTO DI "MOTIVAZIONE ADEGUATA" - IRRILEVANZA - NECESSITA' DI TALE MOTIVAZIONE SOLO PER LE DECISIONI DI MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 60/57 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - DIFETTO DI "MOTIVAZIONE ADEGUATA" - IRRILEVANZA - NECESSITA' DI TALE MOTIVAZIONE SOLO PER LE DECISIONI DI MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiede nella ordinanza di rimessione alla Corte l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate, nonche' l'esposizione dei termini e motivi dell'istanza con cui e' stata sollevata la questione e non anche l'"adeguata motivazione", che e' prescritta, solo per l'ordinanza che dichiara la manifesta infondatezza, nel successivo art. 24, e cio' per il controllo dei giudici superiori, che potrebbero sollevare la questione.
L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiede nella ordinanza di rimessione alla Corte l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate, nonche' l'esposizione dei termini e motivi dell'istanza con cui e' stata sollevata la questione e non anche l'"adeguata motivazione", che e' prescritta, solo per l'ordinanza che dichiara la manifesta infondatezza, nel successivo art. 24, e cio' per il controllo dei giudici superiori, che potrebbero sollevare la questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
legge 11/03/1953
n. 87
art. 24