Sentenza 60/1957 (ECLI:IT:COST:1957:60)
Massima numero 343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
13/05/1957; Decisione del
13/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Titolo
SENT. 60/57 D. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - FUNZIONE LEGISLATIVA - LEGGI-PROVVEDIMENTO - DELEGAZIONE DI LEGGI-PROVVEDIMENTO - AMMISSIBILITA' - PARTICOLARI SITUAZIONI DI INTERESSE GENERALE. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DECRETI DI ESPROPRIAZIONE - DELEGAZIONE AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI LEGGI-PROVVEDIMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FONDIARIA - ARTT. 5 LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, E 1 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 60/57 D. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - FUNZIONE LEGISLATIVA - LEGGI-PROVVEDIMENTO - DELEGAZIONE DI LEGGI-PROVVEDIMENTO - AMMISSIBILITA' - PARTICOLARI SITUAZIONI DI INTERESSE GENERALE. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DECRETI DI ESPROPRIAZIONE - DELEGAZIONE AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI LEGGI-PROVVEDIMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FONDIARIA - ARTT. 5 LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, E 1 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La funzione legislativa non consiste esclusivamente nella produzione di norme giuridiche generali ed astratte, ma puo' consistere anche nella emanazione di leggi-provvedimento, talune delle quali previste dalla stessa Costituzione. Quantunque esse abbiano natura eccezionale, puo' tuttavia, ammettersi la delegazione di leggi-provvedimento ove ricorrano situazioni di interesse generale, suscettibili solo di valutazione politica e che implichino un giudizio tale da non poter essere formulato direttamente dal Parlamento per ragioni specialmente tecniche. Gli atti in cui si esplica detta delega sono provvedimenti concreti riguardanti soggetti determinati, ma di natura legislativa. Rispetto ad essi non sorge il problema di una eventuale elusione dell'art. 113 Cost., essendo essi soggetti al controllo giurisdizionale della Corte Costituzionale. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 113 Cost. - dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, con cui si delega il Governo a provvedere con decreti aventi valore di legge ordinaria alle espropriazioni a favore degli Enti di riforma fondiaria.
La funzione legislativa non consiste esclusivamente nella produzione di norme giuridiche generali ed astratte, ma puo' consistere anche nella emanazione di leggi-provvedimento, talune delle quali previste dalla stessa Costituzione. Quantunque esse abbiano natura eccezionale, puo' tuttavia, ammettersi la delegazione di leggi-provvedimento ove ricorrano situazioni di interesse generale, suscettibili solo di valutazione politica e che implichino un giudizio tale da non poter essere formulato direttamente dal Parlamento per ragioni specialmente tecniche. Gli atti in cui si esplica detta delega sono provvedimenti concreti riguardanti soggetti determinati, ma di natura legislativa. Rispetto ad essi non sorge il problema di una eventuale elusione dell'art. 113 Cost., essendo essi soggetti al controllo giurisdizionale della Corte Costituzionale. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 113 Cost. - dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, con cui si delega il Governo a provvedere con decreti aventi valore di legge ordinaria alle espropriazioni a favore degli Enti di riforma fondiaria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 70
Altri parametri e norme interposte