Sentenza 60/1957 (ECLI:IT:COST:1957:60)
Massima numero 344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  13/05/1957;  Decisione del  13/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  340  341  342  343  345  346  347  348


Titolo
SENT. 60/57 E. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ESTENSIONE DELLA LEGGE SILA AI TERRITORI SUSCETTIBILI DI TRASFORMAZIONE AGRARIA E FONDIARIA - DELEGAZIONE LEGISLATIVA AL GOVERNO PER LA DETERMINAZIONE DEI DETTI TERRITORI - ART. 1 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - SUFFICIENTE DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO DELLA DELEGA - D.P.R. 7 FEBBRAIO 1951, N. 69 - ESTENSIONE DELLE NORME DELLA LEGGE SILA AI TERRITORI DELL'EMILIA E DEL VENETO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La facolta' del Governo di determinare i territori ai quali si estende l'applicazione delle norme della legge Sila (art. 1, legge 21 ottobre 1950, n. 841) e' sufficientemente delimitata, anche se e' lasciata alla discrezionalita' del Governo stesso, nell'esercizio della potesta' delegatagli, l'apprezzamento in concreto della suscettibilita' di trasformazione agraria e fondiaria di un determinato territorio quale presupposto per estendere ad esso l'applicabilita' di quelle norme. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del D.P.R 7 febbraio 1951, n. 69, che ha esteso le norme della legge Sila ai territori dell'Emilia e del Veneto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte