Sentenza 60/1957 (ECLI:IT:COST:1957:60)
Massima numero 345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  13/05/1957;  Decisione del  13/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  340  341  342  343  344  346  347  348


Titolo
SENT. 60/57 F. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - D.P.R. 14 MAGGIO 1952, N. 618 - ESPROPRIAZIONE DI TERRENI DI NATURA NON LATIFONDISTICA - DISCREZIONALITA' DEL GOVERNO NELLA DETERMINAZIONE DEI TERRENI ESPROPRIABILI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, rientra nel potere discrezionale del Governo dichiarare suscettibili di trasformazione fondiaria ed agraria anche territori di natura non latifondistica. Pertanto non e' fondata, sotto il profilo dell'eccesso della delega contenuta nell'art. 1 della legge stralcio, la questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 14 maggio 1952, n. 618, che avrebbe espropriato terreni di natura non latifondistica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte