Sentenza 277/2019 (ECLI:IT:COST:2019:277)
Massima numero 41831
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
05/11/2019; Decisione del
05/11/2019
Deposito del 20/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Animali - Norme della Regione Basilicata - Denuncia di smarrimento di animali da compagnia o d'affezione - Obbligo di presentazione anche alle "Forze dell'Ordine" - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Animali - Norme della Regione Basilicata - Denuncia di smarrimento di animali da compagnia o d'affezione - Obbligo di presentazione anche alle "Forze dell'Ordine" - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost. - dell'art. 19, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, nella parte in cui prevede che la denuncia di smarrimento dell'animale da compagnia o d'affezione da parte del responsabile degli stessi animali debba essere presentata, oltre che al servizio veterinario ufficiale, anche alle «Forze dell'Ordine». Tale obbligo di per sé non comporta l'attribuzione di competenze ulteriori alle forze di polizia, che sarebbero in ogni caso tenute a ricevere le denunce di smarrimento in virtù delle funzioni istituzionali già previste dalle norme statali, in cui trova quindi fondamento il coinvolgimento di organi dello Stato censurato dal ricorrente. (Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2010, n. 10 del 2008 e n. 454 del 2007).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost. - dell'art. 19, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, nella parte in cui prevede che la denuncia di smarrimento dell'animale da compagnia o d'affezione da parte del responsabile degli stessi animali debba essere presentata, oltre che al servizio veterinario ufficiale, anche alle «Forze dell'Ordine». Tale obbligo di per sé non comporta l'attribuzione di competenze ulteriori alle forze di polizia, che sarebbero in ogni caso tenute a ricevere le denunce di smarrimento in virtù delle funzioni istituzionali già previste dalle norme statali, in cui trova quindi fondamento il coinvolgimento di organi dello Stato censurato dal ricorrente. (Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2010, n. 10 del 2008 e n. 454 del 2007).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
30/11/2018
n. 46
art. 19
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte